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Il potere giudiziario è quel potere che in quanto organo costituzionale permette in via definitiva e autonoma di risolvere una controversia di natura civile,penale e amministrativa (secondo le diverse giurisdizioni) applicando la legge; nel rispetto del contraddittorio delle parti,trasparenza del procedimento e motivazione della decisione, da parte di un giudice terzo.
Questo procedimento si svolge in diversi uffici a seconda il grado di giudizio, dove il cittadino viene giudicato dai relativi giudici con la possibilità di impugnare le eventuali sentenze.
Esistono due diverse giurisdizioni: una ordinaria e una speciale. Se ne occupano i giudici ordinari sia in funzione "giudicante" che in funzione "requirente".
Quella ordinaria si occupa di materie civile e penale. In ambito civile la controversia sorge tra soggetti privati che prendono il nome di "attore" (per colui che avvia la procedura) e "convenuto" (colui che si difende). In questo caso ci si rivolge in primo grado al Giudice di pace o al Tribunale, in secondo grado alla Corte d'Appello e in terzo grado (definitivo) alla Corte di Cassazione.
In ambito penale si tratta di reati che colpiscono tutta la collettività e la controversia sorge tra "Pubblico Ministero" che rappresenta la pubblica accusa e "l'imputato" che deve difendersi. In questo caso ci si rivolge in primo grado al Giudice di pace (per reati minori) o al Tribunale o alla Corte d'Assise (per i reati più gravi), in secondo grado alla Corte d'Appello o alla Corte d'Assise d'Appello (per i reati più gravi) e un terzo e ultimo appello alla Corte di Cassazione.
Per quanto riguarda la giurisdizione speciale si divide in amministrativa,contabile e militare.
La prima risolve controversie dove sono coinvolte le pubbliche amministrazioni (tutela degli interessi legittimi) e se ne occupa il giudice amministrativo, ovvero in primo grado il Tribunale Amministrativo Regionale e in secondo grado il Consiglio di Stato.
La seconda risolve controversie sulla contabilità pubblica ed enti finanziati dallo stato,se ne occupa il giudice contabile in primo grado la Corte dei Conti nella sezione regionale mentre in secondo grado nella sezione centrale.
Infine quella militare si occupa dei reati commessi dalle forze armate.
L'espressione potere giudiziario è una formula polisensa. In senso soggettivo/nominalistico, con essa si vuole indicare il complesso degli organi dell'autorità giudiziaria, cioè della magistratura, che a sua volta comprende sia i giudici che i pubblici ministeri.
In senso filosofico, detta espressione rimanda alla nota teoria della separazione dei poteri elaborata da Montesquieu, secondo cui in ogni forma di Stato esisterebbero tre poteri principali: legislativo, esecutivo, e giudiziario, quest'ultimo rappresentato, appunto, dalla magistratura.
In una terza accezione, l'espressione in esame sottolinea il momento autoritativo che connota lo svolgimento della funzione giudiziaria (vedi voce giurisdizione), che si compendia nel potere di dare attuazione al comando legislativo. Al riguardo, va peraltro detto che, con riferimento allo svolgimento dell'attività giudiziaria, oggi si tende a valorizzare, in omaggio ai valori democratici che improntano la Costituzione repubblicana, i profili connessi allo svolgimento di un servizio nei confronti della collettività, piuttosto che il mero esercizio di poteri autoritativi.